Roma (Italia) – Novità rilevante nel codice del consumo. Nel decreto legislativo del 7 marzo, inserito in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo, viene normato il modo in cui i rivenditori devono comunicare le promozioni. Il decreto va a recepire la cosiddetta ‘Direttiva Omnibus’, che in Europa era stata approvata già nel 2019, e che dunque avrebbe dovuto essere accolta dal nostro ordinamento entro il 2021. Diversi Paesi, tuttavia, non si sono adeguati nei tempi previsti, che prevedevano l’entrata in vigore della nuova legge entro il maggio 2022. L’Italia è tra di essi, e abbiamo cumulato un ritardi di dieci mesi.

Il cambiamento più significativo riguarda gli sconti. I rivenditori dovranno sempre mostrare il prezzo precedente, che equivarrà al più basso che sia stato applicato “dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti” il nuovo sconto. La norma riguarda tutti i prodotti tranne gli alimentari deperibili e i prodotti agricoli. Va così a essere contrastata l’abitudine di mostrare prezzi molto più alti di quelli applicati di recente, allo scopo di ‘gonfiare’ lo sconto.

Nel caso di articoli sul mercato da meno di trenta giorni, il rivenditore è tenuto a indicare il periodo di riferimento per il prezzo mostrato, tranne che per i prezzi di lancio, “caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo”. È quanto avviene, ad esempio, nei primi giorni di release di un device hi-tech, che talvolta ha un costo più basso in day one.

Tra i punti deboli del decreto, a una prima lettura, vi sono i pochi parametri e regole certe per il retail, e il fatto che all’online non si applica quanto vale per il prodotto venduto nei negozi fisici. I due prezzi possono cioè differire, tranne che nel caso in cui un prodotto venga venduto in rete con la modalità ‘clicca e ritira’ in negozio: allora il costo dovrà essere allineato. Ma non è chiaro se il riferimento al prezzo dei 30 giorni precedenti va fatto sull’online o sulla vendita negli store tradizionali.